26 febbraio 10.51 Novità normative sul pignoramento presso terzi

In merito alla normativa sul pignoramento presso terzi, con una nota del Commissario Straordinario del Comune, Luigi Croce, inviata a tutti i dirigenti, è stata evidenziata la possibilità per il terzo di inviare la dichiarazione anche attraverso la posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC che il creditore ha l'obbligo di indicare nell'atto di pignoramento. Nel caso di crediti di – prosegue il documento – la mancata dichiarazione del terzo o la sua assenza all'udienza, equivale a non contestazione del credito. Per i crediti diversi da quelli di lavoro, se il creditore dichiara in udienza di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo e quest'ultimo non partecipa all'udienza fissata dal creditore, il Giudice dell'Esecuzione stabilisce un'altra udienza e, se il terzo risulta ancora assente, il credito si considera non contestato.

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