Aziende e vecchi debiti

giustiziaGentile avvocato Failla, nel caso di vendita di un'azienda chi risponde dei debiti contratti prima del trasferimento della stessa? Il precedente titolare della società o l'acquirente? Grazie, Giacomo V. 

Egregio sig. Giacomo, a norma dell'art. 2560 c.c., il venditore “non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. 

Pertanto,  dei debiti sorti anteriormente all'atto di vendita risponde di regola sempre il venditore (a meno che non venga libera dai creditori), mentre l'acquirente risponde solo dei debiti che risultino dai libri contabili dell'azienda. Ne consegue che quest'ultimo deve necessariamente esigere che il venditore  gli metta a disposizione tutte le scritture aggiornate, per verificare l'esistenza di debiti dei quali, proprio in quanto trascritti, questi sarà tenuto a rispondere.
Infine, se il debito non è trascritto nelle scritture contabili, l'acquirente dell'azienda non sarà tenuto a risponderne nei confronti del creditore anche se abbia avuto concreta conoscenza dell'esistenza del debito stesso. In sostanza, anche se in malafede, l'acquirente dell'azienda non risponde dei debiti pregressi se gli stessi non risultano ufficialmente nelle annotazioni contabili.

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