Rinunciare all’eredità

giustiziaGentile avv. Trimarchi, un anno fa è morto mio padre senza lasciare testamento. Al momento del decesso era ospite in una casa di riposo. Qualche giorno fa la titolare mi ha consegnato un mazzo di cartelle esattoriali che gli erano state notificate mentre era ancora in vita. Preciso che mio padre non ha lascito nulla in quanto la casa dove abitavamo era di esclusiva proprietà di mia madre. Posso rinunciare all'eredità e così evitare di pagare i debiti di mio padre? Come devo fare? Grazie, Pino F. 

Gemtile sig. Pino, la rinuncia all'eredità, disciplinata dagli artt. 519 e ss. del cc., è il negozio con il quale il chiamato rinuncia al proprio diritto potestativo, già acquisito, di accettare l'eredità. 

La rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c., deve farsi per atto pubblico o con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione. La rinuncia all'eredità deve essere inserita nel registro delle successioni e non è soggetta a trascrizione presso l'Ufficio del registro immobiliare. 

Il codice non stabilisce un termine per la rinuncia all'eredità, sicché lo stesso va desunto dal termine decennale per l'accettazione e coincide con esso. La rinuncia all'eredità non tollera, sotto pena di nullità, l'apposizione di termini e condizioni e non è ammessa una rinuncia parziale. 

La rinuncia all'eredità, ove comprometta le ragioni dei creditori del chiamato rinunciante, potrà essere impugnata dai creditori medesimi che potranno farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l'eredità in vece del chiamato esclusivamente per soddisfare le proprie ragioni di credito (cfr. l'art. 524 c.c.). 

La rinuncia all'eredità fatta in favore di alcuno soltanto dei chiamati o verso corrispettivo non è una vera e propria rinuncia, ma configura piuttosto un'accettazione implicita dell'eredità e un successivo atto dispositivo a titolo gratuito o verso corrispettivo (cfr. l'art. 478 c.c.). 

La rinuncia all'eredità può essere revocata sino a che non è prescritto il termine per l'accettazione e sempre che, nelle more, l'eredità non sia stata accettata da altro chiamato (cfr. l'art. 525 c.c.).

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