Il ricongiungimento familiare per gli stranieri

ricongiungimentoGentile Redazione,
sono amico di un ragazzo extracomunitario, che soggiorna regolarmente in Italia. E' assunto come addetto alle pulizie ed al giardinaggio presso un condominio e vive in un appartamento, preso in affitto. Vorrebbe far venire in Italia la sua giovane , ma non sa come fare. Ho sentito che esiste la possibilità per gli stranieri che soggiornano regolarmente nel nostro Paese, di richiedere un permesso di soggiorno per il cd. “ricongiungimento familiare” con il proprio parente che vive ancora all'estero. Potrei saperne di più? Grazie, Enrico E.

Egregio signor Enrico,
con il D.Lgs. n.160/2008, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.5, recante l'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono stati ridefiniti i requisiti, le regole e le modalità per ottenere il Nulla Osta al ricongiungimento.

È stata data così la possibilità agli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia (cioè titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro dipendente, autonomo, asilo politico, studio o motivi religiosi), di richiedere l'ingresso nel nostro Paese dei propri familiari residenti all'estero, per ristabilire in modo continuativo l'unità della propria famiglia.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento con il coniuge maggiorenne non separato legalmente, con i figli minori a carico (anche adottati o affidati), con i figli maggiorenni a carico invalidi totali o con i genitori a carico, che non abbiano altri figli in patria che possano accudirli. Occorre inoltre, che lo straniero che vive in Italia disponga di un alloggio di dimensioni adeguate al numero di persone che vi abiteranno (a meno che la richiesta preveda l'arrivo in Italia di un minore di quattordici anni) e di un reddito annuo pari all'assegno o a multipli di esso, a secondo che si chieda il ricongiungimento di uno o più familiari (computando anche il reddito dei familiari già conviventi con chi fa la richiesta).

La richiesta di ricongiungimento deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione, sito presso la Prefettura del luogo di residenza del richiedente. L'ufficio rilascerà copia della richiesta con la data di presentazione. Se l'istanza sarà accolta o una volta trascorso il termine di 90 giorni dalla richiesta senza che la stessa sia espressamente rigettata, si potrà chiedere alle autorità consolari italiane presenti nel Paese di origine il visto di ingresso per i propri familiari.

I vostri quesiti per l'avvocato Tiziana Failla devono essere inviati a: redazione.messina@sicilians.it

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