Il procedimento di inabilitazione

bilanciagiustiziaGentile avv. Failla,
proprio ieri ho sentito dire che la madre di un mio amico è stata sottoposta ad un procedimento di inabilitazione. Pare che questa signora abbia speso gran parte del patrimonio di famiglia, causando notevoli disagi ai figli. Potrei sapere che cosa comporta tale procedimento? Grazie. Alessia M.

Gentile Sig.ra Alessia,
l'inabilitazione esclude parzialmente la capacità di agire di un soggetto, cioè l'idoneità a compiere atti giuridicamente validi. Ai sensi dell'art. 415 del Codice Civile può essere inabilitato chi è affetto da una malattia mentale non così grave da richiedere l'interdizione, chi è considerato prodigo (questo è il caso della mamma del Suo amico) ed espone sé o la propria famiglia ad un grave danno economico, chi fa di sostanze alcoliche o stupefacenti, creando pregiudizio a sé ed ai propri familiari ed infine chi è sordomuto o cieco dalla nascita, ma solo se non ha avuto un'istruzione sufficiente.

La domanda per ottenere l'inabilitazione si propone con ricorso depositato presso il Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza e può essere richiesta dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
A seguito dell'inabilitazione, l'inabilitato potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Giudice Tutelare nominerà un curatore, ossia una persona che assisterà l'inabilitato negli atti più importanti, così da evitare che subisca danni a causa di iniziative giuridiche azzardate o di raggiri.
Il Curatore sarà scelto tra il coniuge maggiorenne e non separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'inabilitato, con l'assistenza del Curatore, potrà riscuotere somme e stare in giudizio, e per compiere gli atti più importanti della vita giuridico-economica, dovrà anche chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Inoltre, il Curatore, a meno che non sia il genitore dell'inabilitato, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione del Tribunale (che chiederà parere al Giudice Tutelare) per vendere beni, costituire pegni o ipoteche, procedere a divisioni o agire in giudizio per la divisione, firmare transazioni, compromessi o accettare concordati fallimentari.

Infine, l'inabilitato potrà essere autorizzato dal Tribunale (sentito il parere del Giudice Tutelare) a compiere da solo alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale. Gli atti compiuti dall'inabilitato senza il rispetto di tali formalità (assistenza del Curatore o autorizzazione del Tribunale) potranno essere annullati.

Per qualunque quesito di legale potete scrivere all'avvocato Tiziana Failla indirizzando le vostre e-mail a: redazione.messina@sicilians.it

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