Multe da annullare

multe ingiusteGentile avv. Trimarchi, giorni fa mi è stata notificata una multa per non aver comunicato i dati della patente del guidatore, sanzione scaturita da un'altra rilevata con apparecchio photored. Ma io ritengo di aver comunicato tali dati in Prefettura, quando sono andato a visionare la foto relativa alla violazione originaria. Contro tale sanzione ho proposto ricorso al Prefetto. Posso ricorrere per l'annullamento della multa riguardante l'omissione della dei dati? Grazie. Gigi M.

Gentile Gigi, l'introduzione della c.d.  “patente a punti” ha portato il legislatore  a punire alcune tra le più gravi violazioni affiancando alla classica sanzione principale di natura pecuniaria, quella accessoria della decurtazione dei punti della patente.

L'introduzione del nuovo istituto ha reso necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare che soggetti estranei all'infrazione potessero subire ingiustamente la sottrazione dei punti, e ci si riferisce in particolare al caso, molto frequente nella pratica, in cui l'autore della violazione non sia identificato immediatamente, nel qual caso verrà perseguito in primis il proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri automobilistici.

Proprio nella suddetta ipotesi trova applicazione l'articolo 126 bis del Codice della Strada, in base al quale è statuito l'obbligo del proprietario alla comunicazione dell'identità del conducente, pena il pagamento di una somma pecuniaria.

La prassi consolidata vede l'invio, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni.

Occorre premettere che, trattandosi di sanzione accessoria, essa discende dall'irrogazione della sanzione principale, che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa: non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale, e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.

Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.

 Nel caso in questione Lei potrà certamente proporre opposizione al che potrà annullare la sanzione  in quanto Lei ha comunicato i dati chiesti concernenti l'effettivo conducente della sua auto, nel giorno in cui si è recato presso il corpo di Polizia ed ha reso tale dichiarazione. In questo caso infatti, manca la sua volontà di contravvenire alla norma.

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