Lavoro e comportamento antisindacale

statutolavoratoriGentile avvocato Failla, in questo momento nell'azienda nella quale lavoro ci sono molti problemi con i vertici. Ho partecipato ad una riunione sindacale e ho sentito parlare di “condotta antisindacale del datore di lavoro”. Di cosa si tratta? Grazie, Filippo S. 

Egregio sig. Filippo, l'art. 28 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) individua la condotta antisindacale in tutti quei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro “diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero”. Per far cessare tali comportamenti possono agire in giudizio (innanzi al Tribunale del luogo ove tali comportamenti sono stati posti in essere) gli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, con esclusione del singolo lavoratore, degli organismi sindacali nazionali e delle rappresentanze sindacali aziendali. 

A norma del citato articolo, nei 2 giorni successivi alla presentazione del ricorso il Tribunale “convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con motivato e immediatamente , la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. 

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione davanti al Giudice del Lavoro. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino ad € 206,58 e la sentenza penale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 36 c.p.

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