23 ottobre 07.30 Vertenza Caronte&Tourist, nota dell’azienda sui servizi minimi

CaronteTourist Vestfold 20100125 3671Nota della Caronte&Tourist in merito ai servizi minimi previsti in caso di sciopero.

“Con riferimento ai comunicati dell'ORSA che, mettendo in discussione l'applicabilità della Legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero alla Caronte & Tourist, contestano le disposizioni sui servizi minimi alla clientela, la Società ha inteso esplicitare le proprie posizioni alla competente Commissione di Garanzia, al Prefetto, al Questore e al Comandante della Capitaneria di Porto, di cui si riportano ampi stralci.

Giova precisare, a tal proposito, che:

  • la Commissione di Garanzia, nella sua nota del 28.09.2012 prot. 0014886/TM, ha testualmente affermato che “in mancanza di un aziendale che definisca, in via generale, la materia delle prestazioni indispensabili, considerata l'immediata precettività della disposizione di legge, deve comunque provvedere unilateralmente il datore di lavoro, per ovvie esigenze di certezza nei confronti dei cittadini utenti”.
  • La stessa commissione di garanzia, nella deliberazione n. 08/67 del 7 febbraio 2008, ha tra l'altro considerato che “ai fini dell'applicabilità della Legge n. 146/1990 e ss. mod. non rileva la natura giuridica, pubblica o privata, dell'azienda erogatrice del servizio ma l'incidenza del servizio su diritti costituzionalmente protetti” e che, dunque, “si deve ritenere applicabile la legge 146/1990 e ss. mod. al servizio di erogato dalla Società Caronte & Tourist di Messina in relazione all'evidente collegamento con il diritto di libertà di circolazione degli utenti del servizio essendo del tutto irrilevante la natura privata del soggetto che lo gestisce”.>>

Poiché la stessa Organizzazione Sindacale – nel suo ultimo comunicato – afferma che “in attesa di definitivo pronunciamento della Commissione di Garanzia (…) ha disposto di garantire il servizio di una nave a singolo ponte nelle fasce orarie di maggiore affluenza”, nelle more Caronte & Tourist, proprio allo scopo di contemperare il diritto allo sciopero con quello alla mobilità -entrambi garantiti e protetti dalla Costituzione- assicurerà il rispetto delle regole attualmente in vigore, tra le quali l'art. 4 comma 1 della Legge 146 che obbliga il datore di lavoro a sanzionare disciplinarmente i lavoratori che si siano astenuti dal lavoro in violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 2 della stessa legge (in sintesi abbiano partecipato a uno sciopero illegittimo e/o senza fornire le prestazioni essenziali)”.

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