Messina, incendi nei boschi e nei terreni agricoli: linea dura con l’ordinanza del sindaco De Luca
MESSINA. Dopo i roghi che nelle ultime settimane hanno devastato molte aree della zona Tirrenica, giunge dal Comune l’ordinanza per le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia per l’anno 2020. È la numero 173 del 23 maggio. Qui di seguito le disposizioni. “Nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre 2020, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale – salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture – è fatto divieto assoluto di: a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; b) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace; c) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; d) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate; e) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; f) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio”. Inoltre si ordina: “1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi; 2. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal primo giugno al 30 settembre 2020; 3. solo dal primo giugno al 30 giugno e dal primo ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: • la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle 5 alle 9. • dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci; • possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture; • è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco); 4. Il presente provvedimento revoca e sostituisce l’Ordinanza sindacale numero 143 del 26 maggio 2019; 5. L’invio della presente Ordinanza, per ogni eventuale e consequenziale adempimento di rispettiva competenza ai Consigli circoscrizionali, all’Area coordinamento salvaguardia ambientale, al Dipartimento servizi ambientali, al Servizio protezione civile del Dipartimento servizi ambientali, al Dipartimento servizi territoriali e urbanistici, al Dipartimento servizi tecnici, all’Ispettorato provinciale Agricoltura, al Corpo forestale di Messina, alle Forze dell’Ordine e per conoscenza a Sua eminenza il prefetto di Messina nonché ai servizi: 5 Tutela e Ispettorato Rip.le delle Foreste di Messina, della Regione Sicilia Assessorato del Territorio e dell’ambiente – Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana. 6. Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale dell’esecuzione della presente Ordinanza”. Inoltre vigono le seguenti norme: “A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.