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Stalking, come difendersi

Gentile avvocato Failla, vorrei sapere qualcosa di più sul reato di stalking, introdotto di recente nel nostro ordinamento. Grazie, Giovanni P. 

Egregio sig. Giovanni, il decreto legge n. 11/09 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking  al fine di far venire meno la pericolosa condotta “persecutoria” nei confronti  – soprattutto – delle . Esso è disciplinato dall' art. 612 bis del codice penale, il quale recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

L'illecito è caratterizzato dalla coesistenza di tre elementi costitutivi: a) la condotta tipica del reo (minacce e ); b) la reiterazione di tale condotta; c) l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.

Le minacce e le molestie devono cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere” ovvero una forma patologica di stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Quanto al timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia timore per la propria sicurezza. Infine, si deve aver particolare riguardo all'ipotesi  in cui, a seguito delle condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non potendo fare altrimenti, a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.

Lo stolker è punito, salva l'applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, se il molestatore si spinge fino all' della vittima di stalking è punito con l'ergastolo.

Il delitto è punito a querela della persona offesa ed il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La persona che si ritiene offesa da tale condotta illecita , sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. Se il soggetto ammonito, però, continua a molestare la sua vittima, si procede d'ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

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