Gentile signora Milena, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 5752/2011 ha stabilito che non è consentito “autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori” a meno che non sussista una “comprovata incapacità di far fronte all'impegno”. Chi pertanto versa meno di quanto stabilito dal giudice in un provvedimento di separazione, è sanzionabile ai sensi dell'art. 570 cpc che prevede la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro. Il soggetto in questione è chi ” fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. Pertanto, lei potrà far valere le sue ragioni nell'interesse dei figli minori anche in sede penale oltre che in sede civile, agendo giudizialmente per il recupero delle somme non versate.
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