Gentile sig. Michele, in mancanza di registrazione del contratto di locazione (disposta a pena di “nullità” dall'art. 1 comma 346 della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), non è possibile utilizzare il procedimento sommario dello sfratto per morosità. Pertanto, per recuperare la disponibilità dell'immobile lei dovrà avvalersi di una meno agevole azione ordinaria per occupazione senza titolo. In effetti, la giurisprudenza è orientata a considerare il contratto di locazione non registrato non tanto “nullo” (come si legge nella norma sopra richiamata) quanto piuttosto inefficace fino al momento della registrazione. Ciò significa che se lei riuscisse a stipulare per iscritto e a registrare il contratto anche in un momento successivo, il vizio è sanato ed il contratto sarebbe valido.
Per contattare l'avv. Clelia Trimarchi scrivere a clelia.trimarchi@hotmail.it