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Il diritto al patrocinio gratuito

Gentile Avvocato,
sono stata citata in un giudizio, ma non ho le possibilità economiche per rivolgermi ad un legale. Cosa posso fare? Elena C.

Gentile Sig.ra Elena,
la nostra Costituzione prevede all'art. 24 che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. E' pertanto riconosciuto il diritto al “gratuito patrocinio”a quei soggetti che non hanno la possibilità di pagare i compensi dell'avvocato e che devono difendersi in un giudizio. Tale diritto consiste, appunto, nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non è in grado di sostenere le relative spese legali.

Il delle spese nei confronti degli avvocati e dei consulenti, è dunque effettuato tramite il cosiddetto “patrocinio a spese dello Stato”: l'avvocato presta la sua opera gratuitamente, ma riceverà un compenso dallo Stato. Il gratuito patrocinio è previsto per le cause civili e amministrative, per le cause penali e del lavoro, per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali. Per accedere a tale beneficio, il reddito annuo deve essere inferiore ad € 9.296,22. Di regola i redditi dei vari componenti del nucleo familiare si sommano tra loro, tranne nel caso in cui la causa abbia ad oggetto conflitti tra familiari (separazione): in questo caso si considera solo il reddito dell'interessato. L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati compilando un modulo reperibile presso gli uffici di tale Ente. Se la richiesta viene accolta, l'interessato può scegliere uno qualsiasi degli avvocati iscritti in un apposito elenco. Se invece la domanda viene respinta dal Consiglio dell'Ordine, può comunque essere riproposta al Giudice competente per il giudizio. È importante evidenziare che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche dopo che la causa è iniziata.

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