1) Deliberava l'assegnazione delle villette ad altri soci e non a quelli che avevano versato le somme di denaro e che avevano quindi un diritto di prelazione;
2) Non forniva ai soci le necessarie informazioni sullo stato economico della cooperativa. Difatti, i soci disconoscevano che: il terreno scelto per la realizzazione degli immobili della cooperativa era gravato da più ipoteche; la cooperativa aveva maturato debiti per 240.000 a euro nei confronti di un subappaltatore; il costruttore non aveva provveduto a stipulare la prevista fidejussione a garanzia di tutte le somme conferite alla cooperativa. Infatti, il Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 (cd. Decreto Bersani) obbliga il costruttore a consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme incassate e da incassare sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo all'immobile in corso di edificazione. Al termine delle indagini, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, i finanzieri hanno notificato l' avviso della conclusione delle indagini preliminari – nomina difensore e domicilio nei confronti del presidente della cooperativa, del titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori in subappalto, del legale rappresentante della società appaltatrice, nonché del consulente fiscale della società cooperativa, responsabili del reato di truffa per avere, in concorso tra loro, cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità mediante artifizi e raggiri.