Gentile Roberta, quando si acquista un veicolo usato bisogna registrare il passaggio di proprietà entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita all'ufficio provinciale dell'ACI- Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Il mancato adempimento di tali formalità determina l'applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).
Il mancato passaggio di proprietà all'ufficio provinciale ACI (PRA) determina l'applicazione di sanzioni amministrative per l'acquirente e conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario al PRA per l'inadempienza dell'acquirente.
Infatti, fino a quando non viene registrato al PRA il passaggio di proprietà il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada.
Il venditore, in questo caso, può:
1) richiedere la registrazione al PRA a tutela del venditore chiedendo al PRA la registrazione dell'originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata. Tale operazione ha dei costi commisurati al tipo di veicolo oltre a costi fissi;
2) ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l'avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.
Avv. Clelia Trimarchi