La vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, può essere effettuata solo a condizione che nell'esercizio commerciale sia esposto, bene in vista, un cartello che segnali al “cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo” la presenza nel locale di leguminose fresche; tale obbligo riguarda tutti gli esercizi commerciali cittadini, come previsto dal provvedimento sindacale n. 59 del 23 marzo 2012. Nei confronti dei contravventori è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria.