Usufrutto e donazioni
Gentile avvocato Trimarchi, mio padre è anziano e non in buona salute e vuole donare la sua casa a mio figlio, unico nipote, riservandosi l’usufrutto. Vorrei capire cosa esattamente comporta ciò. Grazie per l’aiuto, Marilisa D.
Gentile signora Marilisa, gli articoli 978/1020 del Codice civile regolano il diritto di “usufrutto”, in base al quale una persona (“l’usufruttuario”) può godere di una cosa altrui (mobile o immobile) come ne godrebbe il proprietario (chiamato “nudo proprietario”), ma con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica.
Non mutarne la “destinazione economica” significa, per esempio, non trasformare un terreno coltivato in un giardino ornamentale, oppure un fabbricato rurale in civile abitazione.
Per legge questo diritto ha una durata che non può superare quella della vita dell’usufruttuario, per cui si estingue alla morte di questo.
L’usufrutto si costituisce oltre che per contratto (scritto e trascritto), per testamento, per usucapione (come per i due diritti precedenti) ed anche per legge (per esempio nel caso di un genitore esercente la patria potestà sui beni di un figlio minorenne o per il coniuge superstite che concorre alla successione con i figli legittimi: art.li 324,327,581 del codice civile) nel qual caso si tratta di “usufrutto legale”.
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto (per esempio dare in locazione tutto o una parte del bene), purché ciò non prolunghi la sua primitiva durata.
Al diritto dell’usufruttuario di possedere la cosa (come se ne fosse proprietario) e quindi di trarre dalla stessa ogni utilità (con le sole limitazioni e modalità previste dagli articoli 983-1000 del codice civile ) fanno riscontro vari obblighi, fra cui:
1) conservare la destinazione economica della cosa e di restituirla al termine dell’usufrutto.
2) fare l’inventario di quel che riceve per restituire quanto ha ricevuto.
3) prestare una congrua cauzione a garanzia di eventuali danni anche per mancata restituzione.
4) provvedere alle spese necessarie per la custodia, l’amministrazione ordinaria della cosa, nonché pagare i tributi che gravano sul reddito come le spese di riparazioni straordinarie, le imposte e gli altri oneri relativi alla proprietà sono a carico del proprietario.

