Trasporto marittimo alle Eolie: il TAR di Catania respinge il ricorso contro l’ordinanza del Comune di Lipari
MESSINA. Il TAR di Catania respinge il ricorso di alcune società di trasporto marittimo che avevano impugnano l’ordinanza sindacale n°46 del 10 agosto 2024 adottata dal sindaco del Comune di Lipari, con la quale erano state introdotte specifiche prescrizioni per le imbarcazioni impiegate nelle escursioni turistiche giornaliere verso le isole di Panarea e Stromboli.
Il provvedimento dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Emanuela Calpona, si inseriva nel quadro delle misure volte a garantire la tutela della salute pubblica e a contenere i rischi di natura igienico-sanitaria, particolarmente rilevanti durante il periodo estivo caratterizzato da un elevato afflusso turistico.
In tale contesto, l’amministrazione comunale aveva ritenuto necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle escursioni, imponendo limitazioni e obblighi specifici agli operatori del settore.
Le società ricorrenti hanno contestato non solo la legittimità dell’ordinanza, ritenuta lesiva dei propri interessi economici e imprenditoriali, ma anche il comportamento successivo della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato impugnato il silenzio dell’ente locale sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dalle stesse società, con la quale si chiedeva la revisione o la rimozione del provvedimento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania ha respinto il ricorso sotto entrambi i profili.
Da un lato, il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’annullamento dell’ordinanza. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato proposto oltre i termini decadenziali previsti dalla legge per l’impugnazione degli atti amministrativi, con conseguente impossibilità di esaminarne il merito.
Dall’altro lato, il Tribunale ha ritenuto infondata l’azione proposta contro il silenzio della pubblica amministrazione. Sul punto, è stato ribadito un principio consolidato nel diritto amministrativo: per la pubblica amministrazione non sussiste l’obbligo giuridico di pronunciarsi sulle istanze di annullamento in autotutela avanzate dai privati. L’esercizio del potere di autotutela, infatti, ha natura discrezionale e non è soggetto a un dovere di provvedere, salvo specifiche previsioni normative.
La decisione del TAR conferma quindi, da un lato, la rilevanza del rispetto dei termini processuali per la tutela giurisdizionale e, dall’altro, i limiti entro cui può essere sindacato il silenzio dell’amministrazione, soprattutto in materia di autotutela.

