Stalking, come difendersi

stalkingGentile avvocato Failla, vorrei sapere qualcosa di più sul reato di stalking, introdotto di recente nel nostro ordinamento. Grazie, Giovanni P. 

Egregio sig. Giovanni, il decreto n. 11/09 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking  al fine di far venire meno la pericolosa condotta “persecutoria” nei confronti  – soprattutto – delle donne. Esso è disciplinato dall' art. 612 bis del codice penale, il quale recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

L'illecito è caratterizzato dalla coesistenza di tre elementi costitutivi: a) la condotta tipica del reo (minacce e molestie); b) la reiterazione di tale condotta; c) l'insorgere di un particolare stato d'animo nella .

Le minacce e le molestie devono cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere” ovvero una forma patologica di stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Quanto al timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia timore per la propria sicurezza. Infine, si deve aver particolare riguardo all'ipotesi  in cui, a seguito delle condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non potendo fare altrimenti, a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.

Lo stolker è punito, salva l'applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, se il molestatore si spinge fino all' della vittima di stalking è punito con l'ergastolo.

Il delitto è punito a querela della persona offesa ed il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La persona che si ritiene offesa da tale condotta illecita , sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. Se il soggetto ammonito, però, continua a molestare la sua vittima, si procede d'ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

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