Sequestro conservativo e sequestro giudiziario

giustiziaGentile Failla, vorrei sapere cos'è il sequestro conservativo e cosa lo differenzia dal sequestro giudiziario. Grazie, Alberto Z. 

Egregio Sig. Alberto, il sequestro conservativo, disciplinato nel nostro codice di rito agli artt. 671 e ss. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. In quanto misura preventiva e cautelare, crea un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica, autorizzato dal giudice, sui beni del debitore a seguito di apposito ricorso promosso dal creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. 

Ha come scopo quello di conservare alcuni beni in vista dell'esecuzione forzata, creando un vincolo assimilabile al pignoramento. Gli atti dispositivi compiuti dal debitore sui beni sottoposti a sequestro non hanno effetto verso il sequestrante. 

I presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di sequestro conservativo sono costituiti dall'individuazione di elementi che considerino fondato il diritto di credito che legittima il soggetto che richiede il sequestro conservativo (c.d. fumus boni iuris) e dall'esplicazione del rischio effettivo di pregiudizio per il diritto di credito del creditore (c.d. periculum in mora).  

Il sequestro conservativo può eseguirsi su beni mobili o immobili del debitore oppure su somme o cose che gli sono dovute. Tale istituto produce una sorta di anticipazione del pignoramento stesso. Infatti, una volta ottenuta dal creditore una sentenza di condanna esecutiva (emessa in esito al giudizio di merito, da intraprendersi, se il giudice non dispone un termine diverso, entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito del provvedimento che ordina il sequestro), il sequestro conservativo automaticamente si converte in pignoramento. Il provvedimento di autorizzazione del sequestro, tuttavia, perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia. 

Con tale provvedimento il giudice, altresì, nomina un custode delle cose sequestrate e pone i criteri utili per la loro amministrazione. Il sequestro conservativo si differenzia dal sequestro giudiziario poiché quest'ultimo dispone un vincolo giudiziale atto a  conservare un bene di cui è in contestazione la proprietà od il possesso, che sono quindi controversi (articolo 670 codice di procedura civile). Tuttavia come per il sequestro conservativo anche qui il giudice dovrà accertarsi almeno dell'esistenza del fumus boni iuris.

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