Riabilitazione dai protesti

Antonio Tesoro 11
L'avv. Antonio Tesoro

Gent.mo avv. Tesoro, tempo fa ho emesso un assegno da 2.500 euro che successivamente non sono riuscito a pagare e conseguentemente sono stato protestato. Ciò nonostante avevo preso accordi con il creditore riuscendo ad onorare il mio debito e provvedendo a saldare tutta la cifra. Qualche giorno fa sono andato a richiedere in banca il carnet assegni e questo mi è stato negato, in quanto risulto iscritto nel registro dei protestati. Come è possibile che avendo pagato completamente l'assegno risulti ancora protestato? Non dovrebbe essere automatica la cancellazione dal registro una volta saldato il proprio debito?  Come posso risolvere tale situazione? Grazie, Roberto M.

Purtroppo carissimo Roberto, anche avendo pagato completamente, il protesto degli assegni non si cancella automaticamente per avvenuto pagamento. Per farlo è necessario presentare apposita istanza di riabilitazione al Tribunale della provincia di residenza oppure attendere 5 anni dalla data di iscrizione e decorsi questi l'iscrizione è cancellata dal registro.

Qualora invece volesse ottenere prima la cancellazione, dovrà ottenere la riabilitazione con dei requisiti essenziali: che sia trascorso almeno un anno dall'ultimo protesto e che abbia pagato l'intero importo indicato sull'assegno, oltre le spese del protesto e gli interessi legali.

Attenzione, si ricordi che non potrà ottenere la riabilitazione nel caso in cui i protesti siano più di uno e siano stati levati nello stesso anno, almeno che i titoli siano nascenti dal pagamento di un'unica obbligazione.

Se è già decorso l'anno allora dovrà presentare personalmente o per il tramite di un legale di fiducia apposita istanza presso il Tribunale di residenza, versando un contributo unificato di € 85,00 ed una marca da € 8,00 per diritti, acquistabili entrambi presso le rivendite di valori bollati.

L'istanza dovrà essere corredata di un serie di documenti essenziali tra cui, 1) l'originale dell'assegno o copia fotostatica fronte retro, compreso il foglio del protesto, 2) dichiarazione del creditore di avere ricevuto il pagamento della somma portata in assegno oltre gli interessi, le spese e la penale con firma autenticata, in ogni caso si informi presso il Tribunale competente in quanto i documenti da presentare posso variare leggermente.

In caso di diniego o di parziale diniego dell'istanza di riabilitazione, questo potrà essere impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Diversamente, una volta ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, dovrà presentare copia del detto decreto presso l'ufficio protesti della Camera di Commercio della provincia dove è stato levato il protesto, corredata dalla domanda di definitiva cancellazione dal registro allegando la documentazione che trova indicata sul sito della Camera di Commercio e questa provvederà alla cancellazione

Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

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