Pignoramento, come salvare la casa

casapignorataGentile avvocato Failla, un paio di giorni fa l'ufficiale giudiziario ha sottoposto a pignoramento la casa in cui abito. Cosa posso fare per evitare che sia venduta all'asta? Grazie, Giuseppe D. 

Egregio sig. Giuseppe, lei avrebbe potuto evitare immediatamente il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo del credito e delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore”,
come espressamente previsto dall'art. 494 c.p.c.

Tuttavia, ha ancora la possibilità di richiedere, a norma del successivo art. 495 c.p.c. la c.d. “conversione del pignoramento”. Tale articolo prevede che “Pri­ma che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pigno­rati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecu­zione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai cre­ditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli inte­ressi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è eseguito il pignoramento e dei crediti dei credi­tori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è deposi­tata dal cancel­liere presso un istituto di credi­to indi­cato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è deter­minata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può di­sporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debito­re versi con rateizzazioni mensili entro il termine massi­mo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tas­so convenzionale pattuito ovvero, in di­fetto, al tasso legale. Qualora il debitore ometta il versamento dell'im­porto determinato dal giudice ai sensi del terzo com­ma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il ver­samento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pi­gnorati. Il giudice dell'esecuzione, su richie­sta del cre­ditore procedente o creditore intervenuto munito di ti­tolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giu­dice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sot­toposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignora­mento con il versamento dell'intera som­ma. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”.

Infine, se il valore dei beni pignorati è superiore all'importo di spese e crediti potrà chiedere, a norma dell'art. 496 c.p.c. la “riduzione del pignoramento”. 

Per consultare l'avvocato Tiziana Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

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