“Movida” a Messina, arrivano le restrizioni di orario e di vendita alcolici per ristoranti e bar
MESSINA. Rispettare le norme si può e si deve. Così arriva l’ordinanza del vicesindaco Salvatore Mondello che regolamenta la “movida” messinese che lo scorso fine settimana ha fatto tanto parlare di sé. Le misure disciplinari che arrivano da Palazzo Zanca riguardano le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche. Dalle 19 di oggi e fino alle 24 del 30 giugno prossimo, “in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 – si legge nell’ordinanza – e delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte anche dal Comitato di Ordine pubblico e Sicurezza, tutte le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, quali (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo) ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati e autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare i seguenti orari di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì chiusura all’1; venerdì, sabato e domenica chiusura all’1,30”. Per gli esercizi di ristorazione è consentita mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. “È fatto divieto – continua l’ordinanza – per tutte le l’attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo) ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che per le attività di asporto ai chioschi e per gli automezzi attrezzati e autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, per tutti gli esercizi di vicinato e per gli esercizi pubblici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali, di effettuare la vendita per l’asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 20 fino alle 8. È fatto divieto per i distributori automatici di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 19 fino alle 8. È fatto divieto per tutte le l’attività di ristorazione/attività