Mobbing: come difendersi sul posto di lavoro

mobbingGentile Avvocato, sono stata vittima di mobbing ed ho intrapreso una causa contro il mio datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Le sarei grata se volesse spiegare tale fenomeno per coloro che lo conoscono poco o non lo conoscono affatto. Grazie, Donatella M. 

Gentile Signora Donatella, il mobbing, come Lei purtroppo sa, è l'insieme di quei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, intermedi o colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati con specifica determinazione e continuità, tali da arrecare danni rilevanti alla condizione psico- fisica del lavoratore, anche al solo scopo di allontanarlo dalla collettività nel cui ambito svolge la propria opera. Purtroppo, manca ancora una regolamentazione di tipo normativo, pertanto la sua concreta individuazione è rimessa di volta in volta al giudice di merito.

 Si distingue tra mobbing orizzontale (le aggressioni o le vessazioni provengono da persone che sono colleghi di lavoro della vittima) e mobbing verticale (l'aggressione è provocata dal datore di lavoro, pubblico o privato o altro superiore gerarchico). Si parla anche di mobbing ascendente se ad agire sono i dipendenti nei confronti di un superiore gerarchico, di mobbing strategico quando il dipendente è vittima di ripetuti soprusi posti in essere da superiori gerarchici in modo freddo e deliberato, di mobbing non intenzionale quando non è evidente la volontà di isolare o estromettere un lavoratore o di mobbing emozionale o relazionale che si riconosce nelle alterazione delle relazioni interpersonali. 

Le forme più frequenti di mobbing sono costituite dalla dequalificazione professionale del lavoratore al fine di mortificarlo, da comportamenti fastidiosi ed offensivi ripetuti oppure da atti di svilimento ed isolamento della persona, continue critiche ed umiliazioni. Tale attività persecutoria ha lo scopo di indurre il lavoratore a dimettersi o a rinunciare ad eventuali incarichi o a creare tutti i presupposti affinché la vittima designata venga progressivamente e lentamente estromessa ed emarginata dal contesto lavorativo. 

Le pratiche di mobbing sono tali da causare depressione , ansia, disturbi post-traumatici da stress, squilibrio psichico, labilità emotiva, menomazione dalla capacità lavorativa e perdita della fiducia in se stesso, che possono avere anche carattere permanente. Oltre alla tutela civilistica, diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal lavoratore mobbizzato, sotto il profilo penale, poiché il nostro ordinamento non prevede il reato di mobbing, il lavoratore potrà (a seconda che la condotta mobbizzante abbia le caratteristiche di uno specifico reato punito dalla legge) denunciare il suo aggressore per abuso d'ufficio, lesioni, ingiurie o violenza sessuale.

Per avere un parere dell'avvocato Tiziana Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

 

 

 

 

 

 

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