Libere professioni e tariffe

Gentile Loredana, il Decreto Legge del 24 gennaio 2012 n°1 contenente le “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'” in vigore dal 24 gennaio 2012, all' Art. 9 stabilisce che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, con la conseguenza che non esistono più o cosiddetti massimi e minimi tariffari.
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento in cui il soggetto decide di affidare al professionista l'incarico. L'avvocato dovrà rendere note al cliente tutte le informazioni circa il grado di complessità dell'incarico ricevuto, gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento o della conclusione dell'incarico.
Se il cliente lo desidera, il professionista dovrà redigere un preventivo per iscritto e comunque la misura del compenso deve essere commisurata all'importanza dell'opera da svolgere. Nel preventivo devono essere indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
In questo modo, esponendo il suo caso all'avvocato scelto, lei sarà in grado di conoscere in anticipo quanto le costerà la tutela dei suoi interessi per decidere e valutare con tranquillità come sia meglio muoversi.