La tutela dell’immagine

giustiziaGentile avv. Trimarchi, qualche giorno fa, sfogliando una rivista, mi sono soffermata a guardare la pubblicità di una località turistica, pubblicata a cura dell'Ufficio del turismo della stessa località. In particolare mi sono accorta che era stata utilizzata una foto in cui era raffigurato mio figlio (maggiorenne) con la ragazza immersi in piscina. In effetti mio figlio è stato l'estate scorsa in vacanza in quella località, ma non ha prestato alcun consenso all'utilizzo della sua foto. Quando gliel'ho ho riferito mi ha detto di aver intenzione di voler in qualche modo tutelare la sua immagine. Cosa si può fare? Cettina V.

Gentile Cettina, il diritto all'immagine rientra nella categoria dei “diritti della persona”, ovvero nei cosiddetti diritti assoluti e pienamente tutelati fino alla corresponsione del risarcimento per i eventualmente subiti.

Ogni individuo ha il diritto di scegliere se ed entro quali limiti mostrare in pubblico la propria immagine: il consenso è infatti il requisito essenziale e imprescindibile per l'utilizzo dell'immagine altrui. La  legge che disciplina il diritto d'autore, prevede espressamente che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” (art. 96).

Pertanto, in caso di utilizzo abusivo dell'immagine e senza preventivo consenso, ciascuno può porre in essere una serie di strumenti di tutela legalmente previsti, ovvero, nello specifico, l'esperimento di un'azione cosiddetta inibitoria e il risarcimento del danno.

In caso di diffusione dell'immagine di una persona non autorizzata, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il soggetto danneggiato potrà quindi agire in giudizio per ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniali che del danno non patrimoniale.
Il soggetto interessato ha sempre diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per l'indebita pubblicazione o diffusione della sua immagine.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi come debba essere effettuata la quantificazione di tale tipo di danno, dato che si tratta di un diritto avente ad oggetto un bene di tipo “immateriale”. Occorre tener presente che ognuno ha un diritto esclusivo allo sfruttamento della propria immagine e, pertanto, con l'utilizzo non autorizzato di codesta immagine, l'autore dell'illecito si appropria indebitamente dei vantaggi economici che spettavano eventualmente all'interessato. È pertanto evidente che il valore del danno patrimoniale debba essere commisurato ai vantaggi economici persi dal titolare dell'immagine e “trasferiti illecitamente” all'autore del comportamento dannoso: occorre cioè valutare quello che è comunemente detto il “prezzo del consenso”.

La quantificazione di quest'ultimo non è sempre agevole, in particolare se il soggetto danneggiato non è persona nota, ovvero persona a cui può essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile a seconda della sua notorietà. Fuori da tale ipotesi, è opinione della giurisprudenza che  la liquidazione del danno patrimoniale debba essere effettuata in via equitativa con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione al mezzo utilizzato per la pubblicazione, alle finalità perseguite ed alle circostanze del caso concreto. Oltre al risarcimento del danno patrimoniale, il titolare di un'immagine illecitamente diffusa ha altresì diritto al risarcimento del danno non-patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e a prescindere dalla configurabilità di un reato. È pertanto ammesso il risarcimento del danno esistenziale, che sarà liquidato in via equitativa sulla base della concreta entità del pregiudizio subito e della gravità dell'elemento soggettivo dell'autore del fatto.

Un abusivo utilizzo dell'immagine altrui può causare non solo un pregiudizio di tipo commerciale, ma può provocare gravi danni alla reputazione professionale di una persona, a seconda delle modalità con cui è stata effettuata la diffusione dell'immagine. In tal caso è possibile chiedere il risarcimento, che sarà valutato dal giudice caso per caso tenendo presente, se possibile, la ricchezza non conseguita dal danneggiato.

Per contattare l'avv. Clelia Trimarchi scrivere a clelia.trimarchi@hotmail.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *