La Società in accomandita semplice

sasGentile Avvocato,
ho intenzione di aprire un'attività commerciale insieme ad alcuni amici. Vorremmo costituire una società di persone e riteniamo che la società in accomandita semplice, di cui ho sentito parlare, sia la più conveniente per noi. Potrebbe darmi delle delucidazioni al riguardo? Grazie. Vincenzo A.

Egregio Sig. Vincenzo,
la società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone la cui costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, pena l'impossibilità di iscrivere la s.a.s. nel Registro delle Imprese, con conseguente irregolarità della società.

Nell'atto costitutivo devono essere indicate due categorie di soci: gli accomandatari (responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali) ed gli accomandanti (che rispondono solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta). Entro 30 giorni dalla costituzione il relativo atto deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a cura del notaio o degli amministratori ed all'interno della ragione sociale (il nome che si vuol dare alla società) deve essere presente almeno un nome di un socio accomandatario.

L'amministrazione di tale tipo di società è affidata solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione o gestione della società se non in forza di procure speciali per singoli atti. Il socio accomandante che non rispetta tale obbligo assume la responsabilità solidale ed illimitata per tutte le obbligazioni sociali.

La rappresentanza della società spetta solo ai soci accomandatari (amministratori), essendo i soci accomandati solo soci di capitale. Questi ultimi, però, hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio di esercizio e del conto dei profitti e delle perdite, in quanto ne controllano l'esattezza, consultano i libri e gli altri documenti della società.

Infine, la s.a.s. può essere sciolta per decorso del temine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravenuta impossibilità a conseguirlo, volontà dei soci accomandatari, venir meno della pluralità dei soci (se entro sei mesi non viene ricostituita), fallimento, provvedimento dell'autorità governativa ed altre eventuali cause previste nel contratto sociale.

Per inviare i vostri quesiti all'avvocato Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

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