Interruzione processi, le possibili alternative

giustiziaGentile  avvocato Failla, proprio la scorsa settimana è deceduto il mio avvocato, che mi ha assistito in diverse cause, tutte instaurate, ma non ancora concluse. Cosa succederà adesso ai miei processi? Grazie, Francesco M.

 Egregio sig. Francesco, la morte del procuratore comporta l'interruzione del processo, la cui pratica è disciplinata dagli artt. 299 e ss. del codice di procedura civile.  Con essa si determina l'arresto del procedimento, poiché si verifica un evento che impedisce la piena realizzazione del contraddittorio tra le parti.

Il processo pertanto può interrrompersi per morte della parte o della capacità di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione o fallimento;  per morte, perdita della capacità del rappresentante legale o cessazione della rappresentanza o per la morte, la radiazione dall'albo o la sospensione del procuratore.

Il nostro codice di rito prevede una disciplina diversificata (artt. 299 e 300) a seconda del momento in cui si verifica l'evento interruttivo. Nel caso di morte dell'avvocato l'interruzione opera automaticamente.

Infatti l'art. 301 c.p.c. espressamente prevede che “se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”.  Se Lei ha interesse a che le Sue cause proseguano dovrà nominare un altro procuratore, il quale dovrà, a norma dell'art. 305 c.p.c., proseguire o riassumere il giudizio entro 3 mesi dalla morte del precedente avvocato, pena l'estinzione del processo.

Per chiedere un parere all'avvocato Tiziana Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

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