Il lavoro minorile: obblighi e diritti

lavorominorileGentile avvocato Failla, potrei sapere come le nostre leggi disciplinano il lavoro minorile?
Grazie, Daria M.

Gentile Sig.ra Daria,
la nostra Costituzione prevede espressamente all'art. 37 che “la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. In applicazione a tale norma è stata emanata la L. 977/1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli ed adolescenti), la cui disciplina è stata poi modificata dal D. Lgs. 345/1999, che ha abrogato alcuni articoli della precedente normativa.

Il D. Lgs. 345/1999 ha fatto proprio il principio generale secondo cui l'età minima di ammissione all'impiego deve coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici.
Detta normativa persegue quindi il fine di vietare il lavoro dei soggetti al di sotto dell'età adolescenziale e pone i necessari limiti per proteggere i giovani che lavorano dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico, psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.

Ai sensi della L. 977/1967 i lavoratori minori di età sono distinti in bambini (minori che non hanno compiuto i 15 anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico) ed adolescenti (minori di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico).
La suddetta normativa ha individuato l'età minima per l'ammissione dei minori al lavoro nel momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, stabilendo che essa non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Tuttavia è da rilevare che con la L. 296/2006 (c.d. Finanziaria del 2007), l'età per l'accesso al lavoro è stata elevata a 16 anni.

L'art. 4 della L. 977/1967 dispone il divieto assoluto di adibire al lavoro i bambini, tranne che in attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie o nel settore dello spettacolo, a condizione che si tratti di attività che non pregiudichino loro la sicurezza, salute psico-fisica o la frequenza scolastica.
Sarà necessaria, tuttavia, ai fini della legittimità del rapporto di lavoro, una doppia autorizzazione: una da parte dei genitori e l'altra da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Inoltre è fatto assoluto divieto di adibire adolescenti alle lavorazioni ed a lavori potenzialmente pericolosi per il pieno sviluppo fisico del minore. Infine, per i bambini, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali e, per gli adolescenti, le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il lavoro notturno è assolutamente vietato e deve essere assicurato il riposo settimanale per almeno 2 giorni. Le ferie annuali non possono essere inferiori a 30 giorni per i minori di anni 16 (per coloro che hanno superato tale età valgono le norme per la generalità dei lavoratori).

Per inviare i vostri quesiti all'avvocato Failla scrivete a: redazione.messina@.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *