Gatti da curare e condomini intolleranti

gattocortileGentile avvocato Failla, le scrivo perché sono molto preoccupata per la sorte dei gattini che da molti anni curo e sfamo all'interno del cortile condominiale. Le lamentele dei condomini sono sempre più frequenti e proprio di recente mi hanno categoricamente imposto di allontanarli dallo spazio condominiale, riservandosi di agire in giudizio contro di me nel caso in cui non dovessi farlo. Cosa posso fare a tutela dei miei gattini? Maria Rosa F.

Gentile signora Maria Rosa,
nessuna norma di legge, né statale né regionale, le impedisce di sfamare e prendersi cura dei gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio (nel suo caso, l'area condominiale).

“La legge 281/91 stabilisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica comportamentale del gatto, riconoscendo la loro necessità (anch'essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.). Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati colonie feline), pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente”.

Così ha recentemente stabilito il Tribunale di Milano sez.XIII, con sentenza n. 12370/09, decretando che i gatti, che stazionano e/o sono alimentati nelle zone condominiali, non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. Nel rispetto della già citata legge, soltanto in tali casi, l'ASL competente potrà valutare di spostare la colonia dopo un'attenta selezione di luoghi alternativi.

La legge 281/91 pertanto, prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità, e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti. A tale proposito, mi preme sottolineare che ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale, il maltrattamento nei confronti degli animali, è perseguito con la reclusione dai tre mesi ad una anno o con la multa da tremila a quindicimila euro, mentre l'uccisione (art. 544 bis c.p.) è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi.

Per arrecare il minor disturbo possibile a coloro che dovranno sopportare questa “convivenza forzata”, le consiglio solo di somministrare cibo ai gattini ad orari definiti, senza lasciare contenitori e carte a terra, nell'assoluto rispetto di luoghi e persone.

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