Danni e vicinato

giustiziaGentile avv. Trimarchi, da poco ho acquistato una casetta in un villaggio poco lontano dal centro. Qualche giorno fa, recandomi sul posto, ho notato che il tetto della casa adiacente alla mia è in gran parte ridotto male e in alcuni tratti sfondato. Ho motivo di ritenere che peggiorando la situazione possa derivare un danno al mio immobile. Ho parlato con il proprietario della casa, ma non ho avuto alcun riscontro alle mie preoccupazioni. Cosa posso fare? Marco M. 

Gentile sig. Marco, lei ha certamente la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi . Nella specie, può proporre azione di “danno temuto” a norma dell'art. 1172 c.c. La denunzia di danno temuto infatti, può essere fatta ogniqualvolta si ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, o altra cosa sovrasti un proprio bene possa derivarne il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del proprio diritto o possesso; l'azione si riferisce quindi al pericolo proveniente da un qualche cosa già esistente, come per esempio un edificio che minacci di crollare. 

L'azione non è viceversa ovviamente esperibile nel caso in cui il pericolo sia rappresentato da una persona. In termini del tutto generali, è possibile asserire che mentre l'azione di denuncia di nuova opera presuppone un facere, vale a dire l'inizio di una nuova opera, l'azione di danno temuto presuppone un non facere e cioè l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere un rischio. In ogni caso è però richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non solo in modo generico i terzi. L'autorità giudiziaria può disporre le necessarie misure cautelari per ovviare al pericolo, come per esempio l'abbattimento o il transennamento dell'edificio pericolante (art. 1172 c.c.) e, se ne ricorrono i presupposti, può disporre idonea garanzia per gli eventuali danni.

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