Coronavirus Messina, il sindaco De Luca: “Meglio un’accusa di abuso che di omicidio colposo”

MESSINA. “Nessuno ha impugnato al TAR le mie ordinanze! Il Consiglio dei Ministri ha annullato una delle mie ordinanze, quella per le modalità di attraversamento delle Stretto di Messina”. Il sindaco Cateno De Luca contesta le dichiarazioni del prefetto Maria Carmela Librizzi riportate oggi dalla Gazzetta del Sud in merito al conflitto tra le norme statali e le ordinanze regionali e sindacali. “Spiace apprendere -commenta il primo cittadino in un post-fiume sulla propria pagina facebook- che a parere della stessa (il prefetto, ndr) le ordinanze sindacali in tema di restrizioni per le attività commerciali sarebbero state illegittime, soprattutto considerato il fatto né lei né altre autorità hanno ritenuto di impugnarle. Mi viene contestato di avere emesso delle ordinanze che avrebbero ingenerato confusione tra i cittadini e che avrebbero violato il dettato normativo nazionale, ma le cose non stanno così.

 

Sul tema della “corsetta” che il presidente della Regione avrebbe reso possibile con la sua ultima ordinanza, la 17 del 18 aprile scorso, e che io avrei vietato, è bene chiarire che nella stessa ordinanza presidenziale non v'è traccia di alcuna disposizione in merito. Né potrebbe essere diversamente, considerato che il DPCM 10 aprile 2020 ammette solo lo svolgimento dell'attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione. Sul punto il prefetto è a conoscenza della circolare del Viminale del 31 marzo, con la quale il Capo di Gabinetto ha chiaramente distinto l'attività sportiva da quella motoria, affermando che le due attività non coincidono e ribadendo che non è ammesso fare jogging. Mi viene contestato di avere impedito la consegna a domicilio dei generi alimentari domenica 19 aprile, ma anche in questo caso i fatti sono andati diversamente da come sono rappresentati.

 

Forse il prefetto non rammenta che l'Amministrazione comunale aveva espressamente previsto e consentito tanto l'apertura domenicale degli esercizi di vendita di generi alimentari, quanto la consegna a domicilio degli stessi generi (si vedano le OO.SS. n. 61 del 13 marzo 2020, la n. 73 del 23 marzo la n. 98 del 2 aprile 2020), ma viste le restrizioni dettate dal Governo regionale siamo stati costretti a vietare a nostra volta l'apertura domenicale e la consegna a domicilio di generi alimentari con l'ordinanza n. 104 del 4 aprile 2020 e n. 114 del 13 aprile 2020. Quando la sera di sabato 18 aprile il presidente Musumeci ha annunciato che aveva eliminato il divieto di consegna a domicilio dei generi alimentari per i giorni festivi pubblicando la relativa ordinanza all'incirca alle 22, mi sarei aspettato un intervento dal prefetto che chiarisse che ogni eventuale difformità tra disposizioni locali e regionali era imputabile solo alle modalità con le quali il governo regionale aveva modificato i suoi precedenti provvedimenti e non già a una supposta volontà del sindaco di affermare una predominanza sul territorio.

 

Non accetto minimamente questa accusa e rammento che il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti è assolutamente legittimo, come ribadito anche dalla giurisprudenza che, nel corso di questa emergenza sanitaria, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità ed efficacia di alcune ordinanze sindacali che erano state impugnate proprio perché avevano introdotto disposizioni più stringenti rispetto a quelle dettate in ambito nazionale o regionale. Sul punto, si richiama la recentissima ordinanza del TAR Sardegna che, chiamato a pronunciarsi sull'ordinanza del sindaco di Pula, che avevo introdotto disposizioni più restrittive in tema di apertura degli esercizi commerciali, ha richiamato il decreto del Consiglio di Stato con il quale si è osservato che “per la prima volta dal dopoguerra si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona – dal libero movimento, al lavoro, alla privacy – in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo” (Consiglio di Stato, Sez. III, decreto n. 1553 del 30 marzo 2020).

 

Il TAR della Sardegna, con decreto presidenziale n. 122 del 7/4/2020, ha rigettato la domanda cautelare avverso l'ordinanza sindacale, così motivando: “le ordinanze contingibili e urgenti impugnate risultano adottate in presenza dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria e non si pongono in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale, peraltro richiamate nella stessa ordinanza, tenuto conto che si limitano a rendere più stringenti alcune delle misure prese a livello nazionale e regionale con il dichiarato fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione per l'approvvigionamento dei necessari beni alimentari” e ha concluso affermando che “nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”.

 

Spiace dunque rilevare che anche dinanzi ad autorevoli pronunce giurisprudenziali, che a loro volta si richiamano a ulteriori pronunce della massima autorità giudiziaria amministrativa, si liquidi la questione in modo così sbrigativo e, ci sia consentito, anche impreciso. Difatti il prefetto, che in modo così tranciante sembra volere richiamare il sindaco al proprio ruolo, quasi volendo ribadire che non compete al primo cittadino emettere provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da COVID 19, sembra trascurare il fatto che lo stesso D.L. 25 marzo 2020 n. 19 prevede espressamente tale facoltà, pur riportandola nell'alveo delle materie di stretta competenza locale e nel rispetto delle disposizioni nazionali, pena l'inefficacia delle ordinanze sindacale. Inefficacia che tuttavia dovrà essere pur sempre accertata e dichiarata da un organo giudiziario. Ma in ogni caso, di fronte ad un'emergenza sanitaria nazionale, che ha assunto le dimensioni della pandemia mondiale, preferisco assumermi ogni responsabilità per avere agito nell'esercizio dei miei poteri e delle mie prerogative, piuttosto che sentirmi rimproverare di non avere fatto nulla ed avere contribuito alla diffusione del contagio.

 

E sul punto ritengo di trovare anche il conforto della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui la mancata adozione di ordinanze contingibili e urgenti integra il delitto di omissione di atti di ufficio e la violazione di regole cautelari finalizzate a evitare eventi offensivi della persona, in quanto il sindaco, una volta informato della sussistenza di una determinata situazione di pericolo, è tenuto ad attivarsi per adottare provvedimenti che consentano di evitare la verificazione di determinati eventi dannosi, rappresentando la mancata adozione degli stessi una violazione di regole comportamentali finalizzate ad evitare la realizzazione di eventi lesivi. Per questo ribadisco che non ritengo di avere mai violato la legge ma di avere semplicemente esercitato il legittimo potere di emanazione di ordinanze a tutela della pubblica salute, con buona pace degli ultimi sciacalli. Che maneggiando la legge allo stesso modo di un praticone del diritto, suggeriscono l'adozione di provvedimenti con l'unico obiettivo di scalfire la legittimità del sindaco e si permettono addirittura di suggerire quale tipo di azioni dovrebbe adottare per emulare altre siciliane che sono sempre definite come un Eldorado, salvo poi dovere tacere quando queste città fantastiche sono ancora impantanate nella crisi economica, mentre a Messina è già stata distribuita la Messina Family Card fornendo un aiuto concreto e reale alle famiglie in difficoltà”.

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